Country Trade.
Dizionario di storia moderna e contemporanea Lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Cliccando sulle lettere puoi accedere agli indici alfabetici dei lemmi del dizionario. COUNTRY TRADE Termine inglese con cui venne definito, sin dai tempi della grande espansione commerciale europea in Asia nei secoli XVII e XVIII, il fiorentissimo commercio marittimo interasiatico (distinto da quello tra Asia ed Europa). L'asse portante di questo commercio, gestito sia da europei che da indigeni, divenne, dalla metà del Settecento in poi, il trasporto in Cina dell'oppio prodotto in India dal monopolio inglese. Per le grandi compagnie delle Indie europee, prima fra tutte quella olandese, il country trade fu, per lunghi periodi, assai più importante di quello con le rispettive madrepatrie. Country. Genere musicale statunitense denominato anche c. music o c. and western. Sorto nelle campagne degli Stati Uniti occidentali presso i cow-boy, venne recuperato musicalmente e ideologicamente durante gli anni Sessanta da vari complessi. Caratterizzato da armonie semplici e da melodie facilmente orecchiabili, il c. si distingue per le tipiche sonorità ottenute da strumenti a corda, in particolare banjo e chitarra, accompagnati spesso dall'armonica a bocca. Il c. comprende le ballad (Oh, Susanna), le cowboy-songs (Rolls along Prairie Moon, Wagon is broken), i folk songs, derivati da vecchie canzoni dell'Europa del Nord, le western songs (Jimmie the Kid, My home away out back). Fra i principali compositori citiamo: Mank Williams, Burl Ives, Merle Travis. Il c. è stato utilizzato ed elaborato anche da Bob Dylan, Joan Baez, John Denver. Black Country. Regione della Gran Bretagna, nell'Inghilterra centro-occidentale, compresa nella contea metropolitana di West Midlands. Deve il suo sviluppo economico allo sfruttamento dei giacimenti di ferro e carbone; è sede di industrie siderurgiche e meccaniche. Centri principali: Birmingham, Wolverhampton, Walsall, Tipton, West Bromwich, Rowley Regis, Oldbury. Cross-country. Voce inglese: corsa campestre. ● Sport - Competizione condotta a piedi, a cavallo, in bicicletta o in moto. Il percorso si svolge su terreno a fondo erboso con ostacoli per lo più naturali. La prima gara di c. fu disputata in Inghilterra nel 1890, come corsa invernale. Trade mark. Locuzione inglese: marchio di fabbrica (V. MARCHIO). Trade unions. Locuzione inglese, der. di trade: unione e union: unione. In Gran Bretagna, associazioni di lavoratori dipendenti appartenenti alla stessa categoria professionale, costituite allo scopo di tutelarne gli interessi. • Encicl. - Le origini delle t.u. risalgono al Settecento, quando cominciarono a costituirsi associazioni di operai e artigiani, le cui condizioni di vita si facevano sempre più precarie soprattutto a causa del processo di industrializzazione che stava modificando l'intero assetto economico del Paese. La costituzione delle t.u. fu ostacolata tuttavia, alla fine del secolo, dalla promulgazione delle cosiddette leggi sulle coalizioni (1799-1800), che ponevano fuori legge qualsiasi associazione o unione operaia. In seguito all'abolizione di tale leggi e, soprattutto, alla rapida crescita del proletariato urbano, dal terzo decennio del XIX sec. le t.u. si moltiplicarono: il primo esempio di sindacato nazionale assimilabile a quelli moderni è costituito dall'Unione generale dei filatori del Regno Unito fondata nel 1829 da J. Doherty; nel 1833, inoltre, R. Owen promosse la costituzione del Grande sindacato nazionale unito. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento le t.u. promossero nuove iniziative, quali l'erogazione di sussidi di disoccupazione; dal 1868 si riunì annualmente un congresso delle t.u. Dopo aver conosciuto un rapido incremento nei decenni successivi e aver costituito il terreno su cui sorse il Partito laburista, le t.u. attraversarono una crisi tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta del Novecento, ritrovando la loro forza sindacale soprattutto dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Estremità di qualcosa; punto in cui qualcosa finisce. ║ In senso spaziale, limite, confine, segno che separa due territori, due proprietà, ecc. ║ In senso temporale, ciascuno dei momenti estremi entro i quali avviene una cosa. ║ Limite di tempo, scadenza. ║ Per estens. - Periodo, lasso di tempo. ║ Fine, momento o periodo in cui qualcosa finisce. ║ Segno (cippi in pietra, siepi, alberi, palizzate, ecc.) posto tra due fondi appartenenti a proprietari diversi allo scopo di separarne i confini. ║ Elemento di un insieme; ciascuno dei componenti che costituiscono il tutto. ║ Parola, vocabolo, locuzione, espressione verbale. ║ Fig. - A buon t.: meta a cui è finalizzata un'azione. ║ Al plurale, le condizioni di una situazione, frequente nell'espressione: le cose stanno in questi t. ║ Condizioni stabilite da leggi, da convenzioni sociali, insite in una particolare situazione, in un contratto. ║ Nei t. di legge: conformemente a ciò che è prescritto dalla legge. ║ A rigor di t.: stando al significato letterale delle parole. ║ In altri t.: spiegare il concetto con parole diverse. ║ Moderare i t.: usare un linguaggio moderato, evitando gli insulti o le affermazioni gratuite. ║ Mezzi t.: di modo di esprimersi ambiguo, di azione dettata da un compromesso per evitare determinate conseguenze; di espedienti non risolutivi. ║ Senza mezzi t.: in modo chiaro e deciso. ║ Fig. - La faccenda è ridotta ai minimi t.: quadro semplificato al massimo. ║ Fig. - Ridurre ai minimi t.: ridurre in cattive condizioni fisiche, economiche o morali. ║ Porre t. a qualcosa: determinare la fine di qualcosa, farla cessare. ║ Condurre a t.: completare, finire. ║ Volgere al t.: avviarsi alla conclusione. ║ Avere t.: finire, concludersi. ║ Vendita a t.: vendita con esecuzione differita. ║ A lungo o breve t.: a lunga, a breve scadenza. • Econ. - Credito a breve, medio, lungo t.: condizione praticata alla clientela dagli istituti di credito nella concessione di finanziamenti. • Dir. - Il t. indica il momento da cui un negozio giuridico deve cominciare a produrre (dies a quo) o cessare dal produrre (dies ad quem) i suoi effetti. Si dice potestativo quando è rimesso alla volontà di uno dei dichiaranti, altrimenti è legale o giudiziario (V. OLTRE). Gli effetti del t. consistono nel sospendere o l'esercizio del diritto o l'efficacia del negozio, senza retroattività. Se espresso in giorni, la scadenza si verifica al compimento dell'ultimo giorno senza tenere conto di quello iniziale; i giorni festivi sono computati, ma se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è fissata al primo giorno seguente non festivo. Normalmente non si calcola il giorno iniziale, ma quello finale, tranne nel caso di t. libero, in cui cioè non sono computati né il giorno iniziale né quello finale. Il decorso dei t. processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, è sospeso di diritto dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno. In determinati casi questa sospensione non si applica. Circa la sua efficacia nelle obbligazioni: se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un t., questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se per l'adempimento è fissato un t., questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Quantunque il t. sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso. ║ T. essenziale: quello che, per pattuizione espressa o per la natura del contratto, il debitore è tenuto a osservare esattamente se non vuole incorrere negli effetti dell'inadempimento, essendo l'essenzialità un tale requisito da rendere inutile l'eventuale adempimento tardivo. • Dir. process. - Il t. processuale è stabilito dalla legge (t. legale), anche se in alcuni casi è in concreto fissato dal giudice (t. giudiziario), ma mai dalle parti; è in genere ordinatorio o comminatorio, cioè coordinato al regolare svolgimento del processo e, solo nei casi espressamente stabiliti, perentorio, tale cioè che la sua inosservanza provoca la decadenza. Il t. ordinatorio, infatti, può essere prorogato o abbreviato (cioè accorciato fino a metà, mediante decreto del giudice per motivi urgenti, del tempo stabilito dalla legge per la costituzione del convenuto in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge stessa) prima della sua scadenza, mentre il t. perentorio è inamovibile, anche se c'è accordo delle parti. I t. vengono computati a ore, a giorni, a mesi o anni (mai a settimane, trimestri, ecc.), secondo l'orologio e il calendario, anche se ciò può provocare delle difformità (diverse lunghezze dei mesi, anno bisestile, ecc.). ║ Dir. pen. - Valgono i principi e le norme del diritto civile e del diritto processuale. Comunque, nel diritto processuale penale e nel diritto amministrativo, si parla solo di t. perentorio. Il t. per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario, si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. ║ Contratto a t.: genericamente e soprattutto in materia di lavoro, contratto la cui risoluzione è prevista a tempo determinato. ║ T. di resa: t. entro il quale le cose trasportate devono essere riconsegnate al destinatario. • Filos. - Nel linguaggio della logica formale, ciascuno degli elementi di una relazione logica, che possono essere concetti (come il soggetto e il predicato nel giudizio) o proposizioni (come la maggiore, la minore e la conclusione in un sillogismo). • Ling. - Complemento di t.: complemento che indica la persona o la cosa cui è diretta l'azione indicata dal verbo (risponde alle domande: a chi? a che cosa?); è preceduto dalla preposizione a o può essere rappresentato dai pronomi mi, ti, gli, le, ci, vi, loro (anche a loro). ║ Primo o secondo t. di paragone: in una frase che contenga un comparativo di maggioranza o minoranza, ciascuno dei due elementi che vengono messi a confronto. • Mat. - T. di una frazione: il numeratore e il denominatore della frazione. ║ T. di un polinomio: ciascuno dei monomi che compongono il polinomio. ║ T. di una proporzione: ciascuno dei quattro t. formanti la proporzione. ║ T. di una serie, di una progressione: ognuno degli elementi della serie, della progressione. ║ T. simili: in un polinomio, t. aventi la stessa parte letterale e differenti eventualmente per il coefficiente numerico. ║ Riduzione dei t. simili: operazione consistente nel raggruppare in un unico t. tutti i t. simili in un polinomio. ║ Riduzione ai minimi t.: di una frazione, semplificazione ottenuta dividendo il numeratore e il denominatore per il loro massimo comune divisore. Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi. Guadagnare acquistando online. Atto ed effetto dell'espandere o dell'espandersi. ║ Trasformazione di una massa di gas o vapore, accompagnata da aumento di volume. ║ Nei motori termici: una delle fasi del ciclo di funzionamento. ║ Movimento mediante il quale una parte organica si sviluppa e guadagna in volume, o si trasforma in un'altra parte organica. ║ Parte espansa; sporgenza. ║ Fig. - Movimento per il quale certe dottrine si diffondono e guadagnano un maggior numero di aderenti. ║ Manifestazione dei propri sentimenti: effusione. ● Astron. - Teoria dell'e. dell'universo: teoria fondata su quella della relatività, e sulle osservazioni sperimentali dell'apparente moto di recessione delle nebulose extra-galattiche, per cui tutto l'universo andrebbe progressivamente espandendosi. ● Elett. - E. polari: le due estremità di un magnete permanente o del nucleo ferromagnetico di un elettromagnete, da cui si irradiano, o attraverso cui rientrano, le linee di forza del campo magnetico. Le e. polari diminuiscono la riluttanza magnetica dell'interferro. ● Tecn. - Negli impianti di riscaldamento ad acqua calda con circolazione naturale o forzata: vaso d'e.: recipiente posto a livello superiore della stufa più alta della rete, dove il pelo dell'acqua, a contatto diretto con l'atmosfera, può seguire liberamente le variazioni di volume, corrispondenti alle diverse temperature. ● Inf. - (Expansion) Aumento della capacità di un sistema mediante aggiunta di parti hardware. Di solito si tratta di memoria. Attinente al commercio in senso lato. ║ Bene c.: il bene idoneo ad essere oggetto di negozi o di rapporti giuridici, in contrapposizione al bene incommerciabile che non presenta tale attitudine. ║ Banche c.: in genere soltanto le banche ordinarie o di deposito e sconto, ma secondo alcuni tutti gli istituti di credito a breve termine e quindi anche le banche di emissione. Attività economica che ha per oggetto lo scambio di beni con altri beni. ║ C. ambulante: esercitato da venditori ambulanti. ║ Mettere in c.: mettere in vendita. ║ Essere in c.: essere in vendita, detto di cose; fare il commerciante, detto di persona. ║ Fuori c.: si dice di cose che non sono in vendita. In senso lato: traffico illecito o immorale. • St. - Iniziato col baratto di oggetti nelle società primitive, il c. progredisce con la civiltà e ha avuto quindi nel bacino mediterraneo il suo centro di maggior sviluppo (con Egiziani, Greci, Etruschi, Cartaginesi, Romani e successivamente Arabi per massimi protagonisti). Il Medioevo vide un rigoglioso c. marittimo con le Repubbliche Marinare. È in tale periodo che sorgono anche i maggiori istituti del c. e si crea una dottrina commerciale. La scoperta dell'America accelerò nei paesi da essa interessati lo sviluppo dell'economia capitalistica. • Econ. - A seconda che si svolga tra soggetti operanti all'interno di uno Stato, oppure in due o più Stati, il c. si chiama interno o estero. Nelle operazioni del c. interno si distinguono solitamente due fasi: all'ingrosso e al minuto (dettaglio). La prima è curata da grandi aziende a specializzazione settoriale, e comporta la raccolta di grandi partite, che poi verranno messe a disposizione dei dettaglianti. Le contrattazioni per grandi partite si svolgono solitamente in apposite sedi, le Borse merci, numerose anche in Italia (importantissime, soprattutto per minerali e metalli rari, quelle di Londra e New York). Il c. al dettaglio dispone invece di una rete di distribuzione capillare, che tende a raggiungere anche i piccoli mercati. L'esigenza di ridurre al massimo i costi ha determinato la formazione di grandi negozi a catena (supermercati) che praticano prezzi concorrenziali, mentre, in molti settori vengono concesse al consumatore larghe facilitazioni di pagamento (vendite rateali). Il c. al dettaglio può essere svolto anche attraverso vendita all'aperto. Una nuova organica disciplina del c. è stata istituita con L. 11.6.1971 n. 426, parzialmente modificata dalla L. 5.7.1975 n. 320 e dalla L. 19.5.1976 n. 398. Quest'ultima disciplina tratta, in particolare, il c. ambulante, facendo obbligo ai venditori ambulanti di iscrizione a una speciale sezione del registro dei commercianti e di disporre di una apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco. Per i venditori ambulanti abusivi, cioè per coloro che praticano c. ambulante senza autorizzazione, sono previste sanzioni che possono comportare anche la confisca della merce e delle attrezzature. ║ Il c. estero si distingue fondamentalmente in: c. di importazione e c. d'esportazione, e infine in c. di transito (ammissione temporanea di merci per conto di altri Stati). In Italia operano in questo settore, oltre al ministero del Commercio con l'Estero, l'ICE, la Banca d'Italia, l'UIC, e altri organismi. Alla base dello scambio internazionale è l'esigenza di ottenere un determinato bene al minimo prezzo o comunque ad un prezzo più basso di quello eventualmente praticato all'interno dello Stato. La libertà di c. suscita quindi la concorrenza e svolge la funzione essenziale di deprimere costi e prezzi dei prodotti. Tuttavia i pagamenti verso l'estero vengono eseguiti (tranne che per gli accordi di clearing) in monete estere (o divise), che si rendono disponibili soltanto se all'ammontare del debito corrisponde una somma di divise ricavate da altrettante esportazioni di beni e servizi e da altre entrate indivisibili. Considerata la grande incidenza del c. con l'estero (monetaria e finanziaria in particolare) nell'economia nazionale, gli Stati perseguono una propria politica doganale (con restrizioni o estensioni temporanee delle transazioni, con premi e rimborsi agli importatori) che sempre più spesso mette in contrasto tra loro singoli Paesi e rallenta lo svolgimento dei traffici. Attualmente, il controllo degli impegni internazionali assunti relativamente al contingentamento, al dumping, alla politica monetaria e alla libertà di c. è affidato all'ITO e al GATT. che auspicano la massima liberalizzazione. Tuttavia la tendenza attuale è quella degli accordi di zona, e concrete misure per la riduzione tariffaria sono state prese da particolari gruppi di paesi con unioni doganali e politiche, quali la CEE, l'EFTA, il Benelux, il Comecon, ecc. Che è nativo e originario del luogo. ║ Di popolazione (o dei singoli individui che la compongono) che, a quanto è noto, risulta esser sempre esistita in un dato territorio e non immigrata: quindi sinonimo di aborigeno, autoctono. Il termine è stato usato specialmente con riferimento alla colonizzazione europea, per indicare i nativi dei luoghi occupati, in opposizione ai colonizzatori e conquistatori europei. • Zool. - Di specie animale non importata. • Bot. - Di pianta che cresce spontanea, cioè non coltivata né importata, in un dato territorio. (dal greco ópion, der. di opós: succo). Succo lattiginoso (chiamato anche meconio), condensato all'aria, ottenuto attraverso l'incisione delle capsule di Papaver somniferum, pianta erbacea originaria dell'Asia Minore. La raccolta dell'o. si compie effettuando incisioni nelle capsule ancora acerbe e lasciando sgorgare il latice. Il liquido, che al principio è bianco, si rapprende a contatto con l'aria e imbrunisce, costituendo le lacrime di o.; successivamente le lacrime vengono raschiate e riunite in masse tondeggianti, i pani di o., dal colore bruno chiaro. I pani, osservati da vicino, appaiono costituiti da piccoli granuli agglutinati, frammisti a frammenti vegetali. Chimicamente l'o. contiene per circa un quarto alcaloidi, il più importante dei quali è la morfina, la cui quantità in genere si aggira attorno al 10-14%. Tra gli altri alcaloidi presenti si segnalano: codeina, narceina, narcotina, papaverina, tebaina. Il rimanente è costituito da acido meconico, resine, gomme, zuccheri, albuminoidi e sostanze minerali. Il valore commerciale dell'o. dipende dal contenuto in alcaloidi, specialmente in morfina. L'o. viene utilizzato sia a scopo terapeutico sia come droga. ● Farm. - L'azione dell'o. è analoga a quella della morfina, suo principale costituente. Per l'alto tenore di alcaloidi, esso esercita, a dosi terapeutiche, azione antispastica, analgesica, ipnotica e sedativa sui centri respiratori e della tosse. Viene usato in diverse preparazioni, ma è stato progressivamente sostituito dalla morfina. In piccole dosi l'o. eccita i centri nervosi e determina un breve stato di piacevole eccitazione, a cui segue uno stato di depressione, accompagnato da cefalea e disturbi digerenti e della circolazione. In dosi eccessive causa disturbi di varia entità, che possono compromettere le funzioni cardio-circolatoria, respiratoria e nervosa. Come per tutte le droghe l'uso costante di o. provoca tossicomania, progressivo indebolimento fisico e morale, necessità di dosi sempre maggiori e grave malessere nel caso in cui l'assunzione venga interrotta (intossicazione cronica). Quando si verifica intossicazione acuta, ai fenomeni di depressione seguono sonno profondo e abbassamento di temperatura, diminuzione dell'attività respiratoria, collasso e morte per paralisi del centro respiratorio. Il trattamento dell'intossicazione da o. prevede la lavanda gastrica, la somministrazione di analettici, eccitanti nervini, diuretici, ecc. Per la sua azione sull'attività cerebrale, l'o. viene fumato o ingerito fin dall'antichità, con effetti simili a quelli da intossicazione morfinica: senso di leggerezza, grande vivacità di evocazioni e rappresentazioni mentali, ma senza allucinazioni vere e proprie. Preoccupante estensione ha avuto il consumo per via endovenosa di alcaloidi dell'o. o loro derivati, quali la morfina e l'eroina. Per la sua grave azione tossica l'o. è stato incluso, con il D.P.R. 9-10-1990, n. 309, nella prima tabella delle sostanze stupefacenti sottoposte a controllo. Ne sono vietati l'uso, la produzione e il commercio senza il consenso delle autorità sanitarie, in base a convenzione internazionale tra i principali stati. ● Encicl. - L'uso dell'o. si diffuse a partire dall'Asia occidentale e dall'Europa. Impiegato soprattutto come ipnotico nel mondo greco-romano, nel Medioevo venne utilizzato, insieme ad altri stupefacenti, nelle pratiche di stregoneria. Attraverso la Persia e l'India giunse in Cina (XV sec.). La diffusione della droga, spesso favorita per interessi politici e commerciali, diede origine alla guerra dell'o. ║ Fig. - Ogni sostanza che produce effetti simili a quelli dell'o., offuscando le capacità intellettuali, provocando una sensazione di apparente benessere, impedendo comunque alla ragione di prendere coscienza della realtà (la religione è l'o. dei popoli). Attrezzi adoperati per fumare l'oppio (dal latino monopolium). Forma di mercato che prevede il totale controllo di un determinato settore produttivo o dell'offerta di un servizio da parte di un'unica impresa. In senso più ampio, si definisce come monopolistica ogni strategia aziendale volta alla messa in atto di misure restrittive della libera concorrenza. Esistono anche forme di cosiddetto m. pubblico, che consistono nel diritto esclusivo dello Stato o di altro ente pubblico a esercitare una qualunque attività economica (produzione di beni, vendita, offerta di servizi, ecc.). Tale diritto viene generalmente distinto in due tipologie: m. fiscali (o privative fiscali) e m. extrafiscali. In molti Paesi vigono leggi specifiche volte a limitare le situazioni di m.: si parla in questo caso di normative antitrust. Il m. di acquisto o monopsonio è assoluto quando la domanda di un bene o di un servizio sia rivolta da un solo compratore a una pluralità di offerenti. La nascita di una situazione di m. si può verificare anche per cause di forza maggiore, nel caso in cui, ad esempio, un solo operatore disponga di un particolare bene richiesto sul mercato, in quanto tale bene risulta reperibile in natura solo in quantità limitate. Questa situazione può determinarsi anche nel caso in cui l'autorità pubblica conceda a un solo operatore economico la facoltà di vendere in esclusiva un determinato bene oppure nel caso in cui un'impresa pubblica o privata elimini dal mercato le imprese concorrenti. Il m. di vendita è comunque assai più frequente rispetto a quello di acquisto, che si verifica solo in condizioni eccezionali e in congiunture economiche particolari (in tempo di guerra, ad esempio). In regime di concorrenza, l'operatore economico tende a massimizzare la differenza fra l'utilità totale del bene ricevuto (moneta) e l'utilità totale del bene offerto nello scambio. Tale differenza non potrà comunque mai superare un determinato livello. In regime di m. è possibile raggiungere il livello massimo di questa differenza. Il guadagno di m., detto anche rendita monopolistica, è calcolato sulla differenza tra il massimo assoluto e il massimo relativo che viene ottenuto in regime di libero mercato. La caratteristica principale del regime monopolistico consiste nella possibilità, da parte dell'imprenditore, di fissare rigidamente il prezzo o la quantità della merce venduta. Non gli è tuttavia possibile fissare insieme prezzo e quantità. Il dominio del monopolista sul proprio segmento di mercato trova un limite nella flessione della domanda. Infatti, se il monopolista fissa rigidamente il prezzo della merce, sul mercato si troveranno solo un certo numero di richiedenti disposti all'acquisto; se ne fissa invece la quantità, il mercato sarà in grado di assorbirla solo a un prezzo determinato, automaticamente stabilito dalla domanda. Una perfetta conoscenza della curva della domanda permette al monopolista di calcolare anticipatamente il prezzo e la quantità della merce da porre in vendita. Se la curva della domanda ha un andamento fluttuante, il monopolista ha la convenienza a immettere sul mercato tutto il quantitativo di merce di cui dispone. Se, al contrario, la curva della domanda ha un andamento rigido, al monopolista conviene limitare l'offerta. Evitando di applicare un prezzo unico, il monopolista può adottare una politica di prezzi differenziati (legati a una differenziazione di gamme di prodotto) per aprirsi a diverse fasce di compratori. In casi di questo genere, è frequente l'articolazione dei beni offerti in prodotti di lusso e prodotti "standard", questi ultimi rivolti ad acquirenti meno facoltosi ed esigenti. Il regime di m. assoluto conforme a questa definizione è in pratica poco comune, sia per i limiti posti dalle legislazioni statali sia per considerazioni di carattere politico che guidano la strategia delle grandi imprese. Negli Stati Uniti, il sorgere di imprese rigorosamente monopolistiche è stato limitato da leggi antitrust, che hanno cercato di proteggere gli interessi generali dell'economia senza tuttavia danneggiare lo sviluppo delle grandi imprese. Le forme più comuni di regime monopolistico sono nella pratica il m. bilaterale e il m. imperfetto. ║ M. bilaterale: il regime di m. bilaterale è alla base di rapporti di scambio internazionali, di compravendita tra due m. e per la regolamentazione del mercato del lavoro. Il m. bilaterale si verifica quando vi sia la presenza contemporanea sul mercato di due monopolisti, l'uno venditore e l'altro acquirente di una determinata merce. Nel mercato del lavoro, ad esempio, da un lato viene offerta come merce la forza-lavoro e dall'altro vengono offerte prestazioni salariali. In regime di libera concorrenza lo scambio (cioè il rapporto che determina la curva salariale) si verifica solamente quando per entrambi gli scambisti viene a determinarsi una differenza tra l'utilità del bene dato e l'utilità del bene ricevuto. Nel regime di m. bilaterale questo scambio ha al suo interno anche un ulteriore elemento che è la forza contrattuale delle due parti. Quest'ultima consta anche di fattori extraeconomici quali l'abilità con cui le parti sanno trarre vantaggio dalla trattativa, oltre alle condizioni politiche generali in cui la contrattazione si verifica. ║ M. imperfetto: nel caso di regime di m. imperfetto la condizione che si viene a verificare è l'offerta di una determinata merce da parte di pochi venditori a una pluralità di richiedenti. Si distingue in omeopolio, nel caso in cui la merce posta in vendita sia perfettamente identica per ogni venditore, ed eteropolio nel caso in cui la merce presenti caratteristiche differenti (se pure non essenziali). Altre tipologie particolari di m. sono: il duopolio che si verifica quando si ha la presenza contemporanea sul mercato di due venditori che cercano di coordinare le rispettive condotte al fine di ottenere il massimo vantaggio possibile. Nel caso in cui uno dei due venditori controlli una notevole parte dell'offerta di merce si verifica una condizione di oligopolio. Si ha il m. multiplo quando, in particolari condizioni economiche, tutte le merci vengano scambiate sul mercato in condizioni di m., e il m. di Stato, nel caso in cui sia lo Stato ad avocare a sé l'esercizio di una particolare attività economica di produzione e/o di distribuzione. In questa categoria monopolistica non rientrano i casi in cui la legge consente direttamente l'esercizio del m. a soggetti economici diversi dallo Stato, quali possono essere il m. comunale dell'affitto dei banchi pubblici oppure il m. della vendita di determinati prodotti a soggetti economici privati (è il caso della coltivazione e della vendita del tabacco). Oltre a ciò lo Stato può anche autorizzare, in deroga al regime monopolistico, determinati soggetti a esercitare la produzione di un bene determinato. Rientra in questa categoria, anche se non si tratta direttamente di un'attività produttiva, l'autorizzazione all'esercizio delle lotterie. ║ M. di Stato: i m. di Stato si distinguono in fiscali ed extrafiscali. I primi (sali e tabacchi, cartine di sigarette, lotto e lotterie, pubblicità stradale e valori bollati) hanno la funzione di creare nuove entrate per le finanze statali. Il regime di m. permette, infatti, allo Stato di praticare prezzi più alti di quelli che verrebbero fissati in regime di libera concorrenza. I m. extrafiscali riguardano la gestione di servizi pubblici quali le poste, i telegrafi e telefoni e le ferrovie. Rientrano nella categoria dei m. extrafiscali anche l'esercizio di attività di interesse pubblico come l'acquisto all'estero di oro, l'importazione di stagno, nichelio, carbone e rame. Il ricorso al regime di m. per attività di questo tipo viene giustificato con il richiamo all'interesse collettivo, benché sia prevalente il motivo del profitto economico. L'origine del m. di Stato e le notizie relative a questa particolare forma economica sono estremamente remote, addirittura antecedenti all'età ellenica. Si trattava spesso della risposta ad autentiche e pressanti esigenze economiche dello Stato. Spesso però l'instaurazione di m. rispondeva all'esclusivo interesse personale del sovrano. Nella Roma repubblicana, il commercio era considerato un'attività di carattere inferiore, sia perché la proprietà della terra era prerogativa del patriziato, sia perché la temibile concorrenza esercitata dai Greci, dagli Etruschi e dai Cartaginesi, ne avrebbe decurtato i profitti. Tuttavia, con l'espandersi delle conquiste territoriali, lo Stato cominciò a imporre il suo m. sulle miniere e a cedere in cambio di denaro, a privati cittadini, l'appalto di vendite esclusive all'interno del territorio controllato dalla Repubblica. Verso la fine della dominazione romana quasi tutta l'attività commerciale era riservata ai m. delle corporazioni di artigiani e il commercio libero era considerato come una speculazione e perseguito per legge. Durante il Medioevo i m. si concentrarono nella mani dei sovrani. Tuttavia, con l'incipiente sviluppo della borghesia cittadina e delle attività economiche connesse, iniziarono ad assumere un carattere che li rese assimilabili a quelli moderni. L'epoca di massimo sviluppo del m. (a prescindere dall'attuale congiuntura di capitalismo maturo) si può collocare tra il XVI e il XVIII sec. quando la scoperta, la conquista e l'esplorazione di nuove terre, indussero gli Stati a svolgere una politica mercantilistica. Tra le varie disposizioni vennero affidati a imprese private i diritti di m. per lo sfruttamento delle nuove risorse. In seguito, con lo sviluppo dell'economia a carattere capitalistico, il sistema concorrenziale riuscì a spezzare i m., imponendosi in virtù della superiore efficienza determinata dall'ottimizzazione delle forze produttive. La grave crisi attraversata dall'economia capitalistica verso la fine del XIX sec., ha riportato alla ribalta fenomeni di concentrazione monopolistica che si sono progressivamente affermati sulla scena dell'economia mondiale. Nome con cui un tempo si indicavano le isole e le penisole orientali dell'Asia. Dopo la scoperta dell'America da parte di Colombo che chiamò I. le isole dell'America Centrale, fu necessario distinguere le I. americane, appena scoperte, dalle I. asiatiche, già note da tempo. Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z |
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